Gestori del servizio
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
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Numero Verde 800.189.777
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Campagne straordinarie di raccolta rifiuti
Il Comune di Sarcedo organizza annualmente una giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti sul territorio
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti
Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti
Raccolta multimateriale: Brochure informative 1 e 2
Percentuale di raccolta differenziata
Per accedere al portale ISPRA con i valori della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal comune di SARCEDO, clicca qui
Per conoscere i dati ARPAV della raccolta differenziata, clicca qui
Spazzamento stradale
• Planimetria
Tariffa
• Regolamento TARI
Pagamento TARI
Per il pagamento del tributo si deve utilizzare il modello F24 semplificato e precompilato spedito in allegato alla bolletta.
Il versamento si effettua con le seguenti modalità :
- presso gli sportelli bancari;
- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- con il servizio di home banking via internet: è necessario porre attenzione nell’inserimento del codice Ente I425 e del codice tributo che per la Tassa sui rifiuti è il 3944.
- presso i tabaccai aderenti al circuito banca ITB.
Codici tributo da utilizzare in caso di modello F24:
- “3944” denominato ” Tari – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – Tares -art. 14 DL n. 201/2011″
- “3945” denominato ” Tari – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – Tares – art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI”
- “3946” denominato ” Tari – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – Tares – art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI”
- a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al TEFA sono versati distintamente dalla TARI.
Ulteriori istruzioni per la compilazione sono reperibili nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24 aprile 2014.
Omesso o ritardato pagamento
Sanzioni ed interessi
In caso di mancato versamento di una o più rate, il Comune provvede a notificare al contribuente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
Ravvedimento
In caso di omesso, parziale o tardivo versamento il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in forza del quale la sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
- regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
- regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 90 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
- regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 %;
dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 %;
dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,1%;
dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,3%;
dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,8%;
dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,05%.
Modalità per il versamento
Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all’importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di “ravvedimento operoso”.
Scrivi a:
tributi@comune.sarcedo.vi.it
Comunicazioni ARERA
Ultima comunicazione ARERA: 24/06/2020 – Rifiuti: più flessibilità per Comuni e operatori. Nella TARI si possono considerare gli effetti dell’emergenza Covid
Per accedere alle precedenti comunicazioni di ARERA clicca qui
Pagina aggiornata il 24/06/2024